Statuto

Lo Statuto dell'Associazione NURA Onlus

ARTICOLO 1

È costituita tra i suddetti comparenti una Associazione in forma di ONLUS denominata “N.U.R.A. – ONLUS”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione d’Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle norme che regolamentano le attvità di volontariato: legge quadro 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n.39.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Nuragus via Chiesa n.38 e potrà istituire proprie sedi periferiche presso altre località della Sardegna e/o delle altre regioni italiane ed anche all’estero.

ARTICOLO 3

L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per finalità la promozione e la realizzazione di attività culturali e ricreative, studi e ricerche in ambito regionale, nazionale e internazionale, ed in partcolare intende:

  • diffondere fra i cittadini l’interesse per il patrimonio culturale e ambientale della Sardegna promuovendone la conoscenza, la tutela e la valorizzazione;
  • elaborare, coordinare, gestire e attuare programmi di ricerca teorica e sperimentale di interesse locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, cooperare sul piano scientifico con centri similari per lo svolgimento di programmi di studio e ricerche comuni e lo scambio di informazioni e di studiosi;
  • creare occasioni di incontro, confronto e scambio tra ricercatori di diverse discipline;
  • diffondere la cultura scientifica e sviluppare la ricerca e la sperimentazione per un’efficace informazione e divulgazione scientifica, con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie di comunicazione;
  • promuovere l’archeologia sperimentale;
  • sviluppare le relazioni culturali e la cooperazione, gli scambi di esperienze e informazioni in ambito locale, nazionale e internazionale;
  • organizzare conferenze, incontri, tavole rotonde, seminari, corsi, convegni, mostre, partecipare a concorsi d’idee;
  • curare la raccolta di letteratura specialistica, ricercare, selezionare, conservare ed elaborare notizie e dati, sviluppare un centro di documentazione tecnico-scientifica;
  • curare la redazione, la pubblicazione e la diffusione di studi, monografie, di materiale didattico e scientifico e ogni altro materiale a stampa, audiovisivo, informatico;
  • istituire riconoscimenti e borse di studio per giovani studiosi.

Per il perseguimento delle finalità sociali l’Associazione intende operare anche attraverso rapporti ed accordi di collaborazione e convenzione con le istituzioni, con l’università, con pubbliche amministrazioni ed enti, sia pubblici che privati, con altre associazioni ed organismi, sia italiani che esteri, che non perseguano finalità in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto.

ARTICOLO 4

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato dalla data dell’Atto Costitutivo.

ARTICOLO 5

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.l. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’Associazione si propone di essere un Centro di operatività con carattere pluralistico, ricreativo, culturale e solidaristico.

ARTICOLO 6

Il patrimonio è formato:
a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali differenze positive di gestione accantonate in apposita riserva.

ARTICOLO 7

Le quote possono essere di iscrizione (del valore nominale di 50,00 euro), associative (annuali) o straordinarie.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’entità della quota associativa per l’anno successivo.

ARTICOLO 8

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle Organizzazioni stesse.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione di cui fa parte.

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttvo dell’Associazione (soci ordinari).

Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti. Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

L’Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di Volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci aderenti hanno il diritto di:

  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • votare direttamente o per esplicita delega scritta;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  • tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

I soci aderenti hanno il dovere di:

  • osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
  • versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  • sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.

ARTICOLO 9

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o
dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato decaduto con affissione presso la bacheca della sede associativa; entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

ARTICOLO 10

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

ARTICOLO 11

L’Assemblea è costituita da tutt i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l’Assemblea in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L’avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
  • rattificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • fissare l’ammontare della quota associativa.

L’Assemblea straordinaria viene convocata per:

  • deliberare in merito a modifiche statutarie;
  • deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti.

Il numero dei componenti può variare da 3 a 7.

Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni supplettive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 2 mesi.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

  • eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  • deliberare in merito all’esclusione degli aderenti;
  • rattificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ARTICOLO 13

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da almeno due membri, con idonea capacità professionale (anche non iscritti in specifici albi professionali), anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ARTICOLO 15

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il Bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

È fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 16

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.